E' una domanda che spesso ci si pone: quanti alunni possono stare in una classe con disabili? La risposta ce la dà il Decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009.
Delle volte, tuttavia, è difficile conciliare tali norme con le esigenze di razionalizzazione delle risorse scolastiche. Da una parte, infatti, le leggi vigenti mettono "paletti" ben saldi in proposito; dall'altra si richiede che il numero di alunni per classi aumenti per risparmiare e razionalizzare.
Il Decreto Presidente Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, all'art. 5 comma 2 dice che:
"Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. L'istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"
"Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. L'istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"
Ad ogni modo, se la classe risulta sovraffollata superando il tetto massimo di 20 alunni, vale a dire se ad ogni alunno non spettano i metri quadri previsti per legge, le famiglie potrebbero ricorrere in tribunale per ottenere la riduzione del numero di alunni per motivi di sicurezza.
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