Sappiamo già che il dipendente pubblico "in malattia" ha l'obbligo di rendersi reperibile al medico dell'INPS, presso l'indirizzo dichiarato al momento della decorrenza della malattia stessa.
Gli orari di reperibilità, li ricordiamo, sono i seguenti (per i dipendenti statali):
- Reperibilità per l'intera settimana dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Rispetto al personale del comparto scuola, in più, il Dirigente Scolastico può richiedere la visita fiscale dal primo giorno di malattia, solo nel caso in cui le assenze siano contigue alle giornate non lavorative. Ciò vuol dire che può arrivare la visita fiscale se il docente si assenta, ad esempio, di lunedì, essendo un giorno contiguo alla festività domenicale. Viene considerato "festivo" anche il giorno libero del docente.
Ebbene, con la sentenza della Corte di Cassazione del 19 febbraio del 2016, n. 3294 le cose cambiano.
Nel caso in cui il dipendente malato sia costretto ad allontanarsi dalla sede dichiarata per la visita fiscale deve avvertire il datore di lavoro e l'INPS.
Si può evitare tale comunicazione soltanto se sussistono ragioni indifferibili.
L'assenza ingiustificata del dipendente alla visita di controllo comporta in automatico la decadenza del diritto al trattamento economico per la malattia.
Inoltre, e questo è molto interessante, il lavoratore è considerato assente non solo quando non si trova effettivamente presso il domicilio in cui avviene la visita fiscale, ma anche quando impedisca lo svolgimento della visita fiscale stessa, ad esempio quando il suo nome non compare sul citofono, se lo stesso citofono sia rotto, persino se viene dichiarata una patologia che impedirebbe al lavoratore di udire correttamente (quindi una temporanea sordità)... e così via.
Per approfondire:
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