Dopo la Sentenza del TAR del Lazio con la quale è stato disposto disposto l’annullamento del Decreto interministeriale n. 182/2020 e dei suoi allegati (Linee guida, Modelli di PEI, Allegati C e C1), l’Amministrazione fornisce indicazioni operative sugli adempimenti relativi ai processi di inclusione degli alunni con disabilità e in particolare sulle modalità di redazione dei PEI per l’a.s.2021/2022.
In via preliminare, viene precisato che, ferma restando la vigenza del decreto legislativo n. 66/2017 (con le successive modifiche e integrazioni), per l’elaborazione dei PEI le Istituzioni scolastiche potranno ricorrere alla precedente modulistica già adoperata nell’a.s. 2019/20, prestando attenzione a non confliggere con i motivi di censura indicati nella sentenza.In particolare, si dovrà tener conto di quelli incidenti nel merito, tra cui, a titolo esemplificativo:
a) Composizione e funzioni del GLO: si ritiene opportuno che nel funzionamento di tale organismo non siano poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia;
b) Possibilità di frequenza con orario ridotto: non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria - con conseguente contrasto con le disposizioni di carattere generale sull’obbligo di frequenza - in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute;
c) Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità: non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate, in contrasto con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 62/2017;
d) Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l’assistenza: in assenza di una modifica effettiva delle modalità di accertamento della disabilità in età evolutiva e delle discendenti certificazioni – che dovrà attuarsi previa adozione delle Linee guida da parte del Ministero della Salute - non si è ancora realizzato, in concreto, il coordinamento tra certificazioni/profili di funzionamento e le modalità di assegnazione delle ore di sostegno, ovvero di redazione del PEI. Pertanto, non si possono predeterminare, attraverso un “range”, le ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al “debito di funzionamento ed esautorazione della discrezionalità tecnica dell’organo collegiale.
La nota, in conclusione, riafferma la priorità di redigere i Piani Educativi Individualizzati entro i termini indicati all’art. 7, comma 2, lettera g) del citato D.Lgs. 66/2017 (“di norma, non oltre il mese di ottobre”), pur sempre nel rispetto dei nuovi orientamenti giurisprudenziali affermati dal Tar Lazio.
L'Amministrazione si riserva di fornire eventuali ulteriori indicazioni operative in base all’evoluzione giurisprudenziale e normativa di riferimento.
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